Violazione di altezza ammessa entro il 2%

ESPERTO RISPONDE
CATEGORIA: Edilizia e Urbanistica


Violazione di altezza ammessa entro il 2%

Ho recentemente costruito un deposito agricolo in Trentino, e ho superato di 27 cm l’altezza autorizzata.
Desidero sapere se con in nuovo Dl 69/2013, che parla di liberalizzazioni edilizie, tale irregolarità possa rientrare nella regolarizzazione con una sanzione pecuniaria.


La norma richiamata, convertita nella legge 98 del 2013, non risulta applicabile al caso specifico
Per la sanatoria occorre valutare sull’applicabilità dell’articolo 5, comma 2, lettera a, della legge 106/2011, secondo cui “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. Nel caso in cui questa ipotesi non risulti valida ai sensi dell’articolo 36 del testo unico edilizia, si può chiedere la sanatoria (onerosa) dell’abuso “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso; sia al momento della presentazione della domanda”.

Fonte: Il Sole 24 Ore. A cura di Vincenzo Petrone.



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