Apprendistato, assunzione o recesso post formazione

ESPERTO RISPONDE
CATEGORIA: Diritto del lavoro


Apprendistato, assunzione o recesso post formazione

Si chiede di chiarire la differenza tra termine del periodo di formazione e scadenza del contratto di apprendistato. Coincidono, oppure il primo periodo termina 30 giorni prima rispetto al secondo? Da quando decorre il preavviso da dare al dipendente nel caso l'azienda decida di cessare il rapporto alla scadenza?Il periodo di preavviso è quello corrispondente al livello in cui è inquadrato l'apprendista al momento?Tutti i Ccnl (contratti colletivi nazionali di lavoro) prevedono che il datore di lavoro debba comunicare la cessazione o la trasformazione del contratto di apprendistato almeno 30 giorni prima della scadenza, oppure c'è differenza, ad esempio, tra il Ccnl del terziario e quello dell'artigianato?Al termine del rapporto di apprendistato, il dipendente viene sottoposto a giudizio di idoneità da parte del datore? Significa che quest'ultimo può decidere se attribuire o meno la qualifica all'apprendista?


E. C. - CADELBOSCO DI SOPRA


Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’interno (o, meglio, all’inizio) del quale è collocato un periodo formativo, attestato da un piano formativo consegnato all’apprendista, e durante il quale è vietato alle parti di recedere senza giusta causa o giustificato motivo.«Al termine del periodo di formazione», come recita l’articolo 2 del Dlgs 14 settembre 2011, n. 167, invece, le parti possono recedere con preavviso, anche senza fornire la motivazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso contestualmente al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Poiché nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato, deve ritenersi che la durata del preavviso sia quella relativa all’ultimo inquadramento attribuito, dato che non si procede alla trasformazione.L’attribuzione anticipata della qualifica non è giusta causa o giustificato motivo per l’interruzione del rapporto di lavoro: ne consegue che è sempre possibile qualificare anticipatamente l’apprendista, proseguendo però il rapporto con un contratto subordinato a tempo indeterminato.L’attestazione delle attività formative realizzate è di fondamentale importanza per l’azienda ai fini della documentazione dell’espletamento dell’obbligo formativo in caso di ispezione: ne consegue che è bene, qualora il giovane non si impegni adeguatamente, farlo oggetto di richiami disciplinari, posto che il datore deve provvedere alla registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino.La discrezionalità del datore di dichiarare o meno conseguita da parte dell’apprendista la superiore qualifica al termine del periodo formativo effettivamente sussiste, ma è condizionata dalla congruità della decisione, anche tenuto conto delle prove documentali di tali eventi, oltre che dalla corretta applicazione dei principi generali del contratto e dalle specifiche normative che i Ccnl di categoria prevedono; senza dimenticare, infine, che non resta precluso il diritto del lavoratore di impugnare giudizialmente la decisione aziendale, esigendo in tale sede il legittimo riconoscimento di quanto gli è dovuto.
(Fonte Il Sole 24 Ore)



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