Il ministero del Lavoro ha risposto a un interpello in merito alla corretta interpretazione della norma (articolo 2, comma 1, Dl 726/1984, convertito dalla Legge 863/1984) concernente l’istituto dei cosiddetti contratti di solidarietà espansivi. In particolare, è stato chiesto se il contributo erogato ai sensi di tale disposizione, in favore dei datori di lavoro che procedano a una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza”, tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.
Secondo il Ministero, l’eventuale assunzione in eccedenza non rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione. In altri termini, è stato ritenuto che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.