Il ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti operativi in relazione al contenuto del Dm 13 marzo 2013, che prevede la possibilità di rilasciare ildocumento unico di regolarità contributiva (Durc) in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pa di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. ll meccanismo delineato nel decreto vuole superare le problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un Durc attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti
degli istituti e/o delle casse edili —sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle Pa. Pertanto, gli istituti previdenziali e le casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti verso la Pa.