Si parla di falcidia dei crediti quando questi ultimi non vengono soddisfatti dal debitore in misura integrale. Nel concordato preventivo, l'articolo 160,
comma 2, del Rd 267/1942 dispone che la proposta di concordato possa prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause di prelazione.
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