Secondo la Corte di cassazione (sentenza 2735 del 2011) la presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio è prevista dall'articolo 46 del Tuir e può essere vinta da prova contraria a carico del contribuente. Questa prova, tuttavia, non è libera, ossia non può essere data con qualsiasi mezzo da parte del contribuente, ma solo nei modi e nelle forme previste dalla legge. Legge che rinuncia alla presunzione di onerosità solo quando dal bilancio risulti che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo.
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