Apprendisti, niente assunzione oltre i 25 anni

ESPERTO RISPONDE
CATEGORIA: Diritto del lavoro


Apprendisti, niente assunzione oltre i 25 anni

Il mio quesito riguarda l’apprendistato professionalizzante. Un lavoratore che non ha finito il periodo di apprendistato di cinque anni, ma ha più di 29 anni, può essere assunto in una nuova azienda come apprendista con lo stesso livello e la stessa qualifica per completare il suo periodo di apprendistato?


L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale il datore di lavoro, a fronte di benefici previdenziali quali la riduzione dei contributi e dei premi da versare, nell’utilizzare l’opera dell’apprendista è obbligato a fornire a quest’ultimo l’insegnamento necessario per il raggiungimento di una capacità tecnica.
L’articolo 49 del D.lgs 276 del 2003 – ora abrogato – prevedeva quanto segue: “possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato o professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni… I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può essere comunque superiore a 6 anni”.
Invece l’articolo 3 del D.lgs 167 del 2011 (testo unico dell’apprendistato) dispone che “possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni, ovvero quattro nel caso del diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito a comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, N. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni”.
Pertanto, la risposta al quesito non può che essere negativa, giacché non sussiste il requisito d’età della persona da assumere con il contratto in questione.



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