Per gli alloggi sfitti l’ “Ape” non si rinnova

ESPERTO RISPONDE
CATEGORIA: Edilizia e Urbanistica


Per gli alloggi sfitti l’ “Ape” non si rinnova

Lavoro per una società che gestisce gli immobili rientrati da contratti di leasing risolti. Curiamo gli aspetti necessari a consentire la regolare vendita. Tra questi l’Ape (Attestato di prestazione energetica), che facciamo redigere dopo la riconsegna del fabbricato, essendo un requisito fondamentale anche per la commercializzazione, nella convinzione che l’Ape ha una validità di 10 anni.
Leggendo però il testo della legge, ci siamo accorti che il termine di validità in parola è subordinato al rispetto delle prescrizioni per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici, e che, in caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’Ape decade in minor tempo.
Dalla riconsegna del fabbricato alla vendita, i nostri immobili rimangono sfitti. Materialmente non possiamo effettuare i controlli in questione (si parla di centinaia di immobili), visto che gli impianti non sono funzionanti.
Siamo realmente costretti a rinnovare l’Ape con maggiore frequenza? Sono previste sanzioni in caso di rinnovo?


Per l’Ape la validità temporale massima di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.75.
Secondo il Dm 26 giugno 2009 (articolo 6, comma 4), l’Ape viene aggiornato:
a) a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 325% della superficie esterna dell’immobile;
b) a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi di produzione, con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) a ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio.
Ovviamente, rimanendo gli immobili sfitti, essi non sono sottoposti ad alcuno degli interventi precedenti, motivo per cui l’Ape non va rinnovato annualmente anche se non vengono attuati controlli sugli impianti, dal momento che gli stessi non sono in esercizio.

Fonte: Il Sole 24 Ore. A cura di Vincenzo Petrone.
 



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